{"id":66082,"date":"2018-01-16T17:53:52","date_gmt":"2018-01-16T16:53:52","guid":{"rendered":"http:\/\/wordpress-1214031-6137885.cloudwaysapps.com?p=1045"},"modified":"2026-03-17T15:08:08","modified_gmt":"2026-03-17T14:08:08","slug":"codice-civile-artt-1571-1654-della-locazione-dellaffitto","status":"publish","type":"vademecum","link":"https:\/\/dev.investinitalyrealestate.com\/en\/vademecum\/art\/articoli\/codice-civile-artt-1571-1654-della-locazione-dellaffitto\/","title":{"rendered":"Codice Civile artt. 1571-1654 &#8211; Della locazione e dell&#8217;affitto"},"content":{"rendered":"<p>Articolo 1571. Nozione. La locazione \u00e8 il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all&#8217;altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo.<br \/>\nArticolo 1572. Locazioni e anticipazioni eccedenti l&#8217;ordinaria amministrazione. Il contratto di locazione per una durata superiore a nove anni \u00e8 atto eccedente l&#8217;ordinaria amministrazione. Sono altres\u00ec atti eccedenti l&#8217;ordinaria amministrazione le anticipazioni del corrispettivo della locazione per una durata superiore a un anno.<br \/>\nArticolo 1573. Durata della locazione. Salvo diverse norme di legge, la locazione non pu\u00f2 stipularsi per un tempo eccedente i trenta anni. Se stipulata per un periodo pi\u00f9 lungo o in perpetuo, \u00e8 ridotta al termine suddetto.<br \/>\nArticolo 1574. Locazione senza determinazione di tempo. Quando le parti non hanno determinato la durata della locazione, questa s&#8217;intende convenuta: 1) se si tratta di case senza arredamento di mobili o di locali per l&#8217;esercizio di una professione, di un&#8217;industria o di un commercio, per la durata di un anno, salvi gli usi locali; 2) se si tratta di camere o di appartamenti mobiliati, per la durata corrispondente all&#8217;unit\u00e0 di tempo a cui \u00e8 commisurata la pigione; 3) se si tratta di cose mobili, per la durata corrispondente all&#8217;unit\u00e0 di tempo a cui \u00e8 commisurato il corrispettivo; 4) se si tratta di mobili forniti dal locatore per l&#8217;arredamento di un fondo urbano, per la durata della locazione del fondo stesso.<br \/>\nArticolo 1575. Obbligazioni principali del locatore. Il locatore deve: 1) consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione; 2) mantenerla in istato da servire all&#8217;uso convenuto; 3) garantirne il pacifico godimento durante la locazione.<br \/>\nArticolo 1576. Mantenimento della cosa in buono stato locativo. Il locatore deve eseguire, durante la locazione tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore.<br \/>\nSe si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore.<br \/>\nArticolo 1577. Necessit\u00e0 di riparazioni. Quando la cosa locata abbisogna di riparazioni che non sono a carico del conduttore, questi \u00e8 tenuto a darne avviso al locatore. Se si tratta di riparazioni urgenti, il conduttore pu\u00f2 eseguirle direttamente, salvo rimborso, purch\u00e9 ne dia contemporaneamente avviso al locatore.<br \/>\nArticolo 1578. Vizi della cosa locata. Se al momento della consegna la cosa locata \u00e8 affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l&#8217;idoneit\u00e0 all&#8217;uso pattuito, il conduttore pu\u00f2 domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili. Il locatore \u00e8 tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati da vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna.<br \/>\nArticolo 1579. Limitazioni convenzionali della responsabilit\u00e0. Il patto con cui si esclude o si limita la responsabilit\u00e0 del locatore per i vizi della cosa non ha effetto, se il locatore li ha in mala fede taciuti al conduttore oppure se i vizi sono tali da rendere impossibile il godimento della cosa.<br \/>\nArticolo 1580. Cose pericolose per la salute. Se i vizi della cosa o di parte notevole di essa espongono a serio pericolo la salute del conduttore o dei suoi familiari o dipendenti, il conduttore pu\u00f2 ottenere la risoluzione del contratto, anche se i vizi gli erano noti, nonostante qualunque rinunzia.<br \/>\nArticolo 1581. Vizi sopravvenuti. Le disposizioni degli articoli precedenti si osservano, in quanto applicabili, anche nel caso di vizi della cosa sopravvenuti nel corso della locazione.<br \/>\nArticolo 1582. Divieto d&#8217;innovazione. Il locatore non pu\u00f2 compiere sulla cosa innovazioni che diminuiscano il godimento da parte del conduttore.<br \/>\nArticolo 1583. Mancato godimento per riparazioni urgenti. Se nel corso della locazione la cosa abbisogna di riparazioni che non possono differirsi fino al<br \/>\ntermine del contratto, il conduttore deve tollerarle anche quando importano privazione del godimento di parte della cosa locata.<br \/>\nArticolo 1584. Diritti del conduttore in caso di riparazioni. Se l&#8217;esecuzione delle riparazioni si protrae per oltre un sesto della durata della locazione e, in ogni caso, per oltre venti giorni, il conduttore ha diritto a una riduzione del corrispettivo, proporzionata all&#8217;intera durata delle riparazioni stesse e all&#8217;entit\u00e0 del mancato godimento. Indipendentemente dalla sua durata, se l&#8217;esecuzione delle riparazioni rende inabitabile quella parte della cosa che \u00e8 necessaria per l&#8217;alloggio del conduttore e della sua famiglia, il conduttore pu\u00f2 ottenere, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto.<br \/>\nArticolo 1585. Garanzia per molestie. Il locatore \u00e8 tenuto a garantire il conduttore dalle molestie che diminuiscono l&#8217;uso o il godimento della cosa, arrecate da terzi che pretendono di avere diritti sulla cosa medesima. Non \u00e8 tenuto a garantirlo dalle molestie di terzi che non pretendono di avere diritti, salva al conduttore la facolt\u00e0 di agire contro di essi in nome proprio.<br \/>\nArticolo 1586. Pretese da parte di terzi. Se i terzi che arrecano le molestie pretendono di avere diritti sulla cosa locata, il conduttore \u00e8 tenuto a darne pronto avviso al locatore, sotto pena del risarcimento dei danni. Se i terzi agiscono in via giudiziale, il locatore \u00e8 tenuto ad assumere la lite, qualora sia chiamato nel processo. Il conduttore deve esserne estromesso con la semplice indicazione del locatore, se non ha interesse a rimanervi.<br \/>\nArticolo 1587. Obbligazioni principali del conduttore. Il conduttore deve: 1) prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l&#8217;uso determinato nel contratto o per l&#8217;uso che pu\u00f2 altrimenti presumersi dalle circostanze; 2) dare il corrispettivo nei termini convenuti.<br \/>\nArticolo 1588. Perdita e deterioramento della cosa locata. Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile. E&#8217; pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all&#8217;uso o al godimento della cosa.<br \/>\nArticolo 1589.<br \/>\nIncendio di cosa assicurata. Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilit\u00e0 del conduttore verso il locatore \u00e8 limitata alla differenza tra l&#8217;indennizzo corrisposto dall&#8217;assicuratore e il danno effettivo. Quando si tratta di cosa mobile stimata e l&#8217;assicurazione \u00e8 stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilit\u00e0 del conduttore in confronto del locatore, se questi \u00e8 indennizzato dall&#8217;assicuratore. Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell&#8217;assicuratore.<br \/>\nArticolo 1590. Restituzione della cosa locata. Il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l&#8217;ha ricevuta, in conformit\u00e0 della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall&#8217;uso della cosa in conformit\u00e0 del contratto. In mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione. Il conduttore non risponde del perimento o del deterioramento dovuti a vetust\u00e0. Le cose mobili si devono restituire nel luogo dove sono state consegnate.<br \/>\nArticolo 1591. Danni per ritardata restituzione. Il conduttore in mora a restituire la cosa \u00e8 tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l&#8217;obbligo di risarcire il maggior danno.<br \/>\nArticolo 1592. Miglioramenti. Salvo disposizioni particolari della legge o degli usi, il conduttore non ha diritto a indennit\u00e0 per i miglioramenti apportati alla cosa locata. Se per\u00f2 vi \u00e8 stato il consenso del locatore, questi \u00e8 tenuto a pagare un&#8217;indennit\u00e0 corrispondente alla minor somma tra l&#8217;importo della spesa e il valore del risultato utile al tempo della riconsegna. Anche nel caso in cui il conduttore non ha diritto a indennit\u00e0, il valore dei miglioramenti pu\u00f2 compensare i deterioramenti che si sono verificati senza colpa grave del conduttore.<br \/>\nArticolo 1593. Addizioni. Il conduttore che ha eseguito addizioni sulla cosa locata ha diritto di toglierle alla fine della locazione qualora ci\u00f2 possa avvenire senza nocumento della cosa, salvo che il proprietario preferisca ritenere le addizione stesse. In tal caso questi deve pagare al conduttore una indennit\u00e0 pari alla minor somma tra l&#8217;importo della spesa e il valore delle addizioni al tempo della riconsegna. Se le addizioni non sono separabili senza nocumento della cosa e ne costituiscono un miglioramento, si osservano le norme dell&#8217;articolo precedente.<br \/>\nArticolo 1594.<br \/>\nSublocazione o cessione della locazione. Il conduttore, salvo patto contrario, ha facolt\u00e0 di sublocare la cosa locatagli, ma non pu\u00f2 cedere il contratto senza il consenso del locatore. Trattandosi di cosa mobile, la sublocazione deve essere autorizzata dal locatore o consentita dagli usi.<br \/>\nArticolo 1595. Rapporti tra il locatore e il subconduttore. Il locatore, senza pregiudizio dei suoi diritti verso il conduttore, ha azione diretta contro il subconduttore per esigere il prezzo della sublocazione, di cui questi sia ancora debitore al momento della domanda giudiziale, e per costringerlo ad adempiere tutte le altre obbligazioni derivanti dal contratto di sublocazione. Il subconduttore non pu\u00f2 opporgli pagamenti anticipati, salvo che siano stati fatti secondo gli usi locali. Senza pregiudizio delle ragioni del subconduttore verso il sublocatore la nullit\u00e0 o la risoluzione del contratto di locazione ha effetto anche nei confronti del subconduttore, e la sentenza pronunciata tra locatore e conduttore ha effetto anche contro di lui.<br \/>\nArticolo 1596. Fine della locazione per lo spirare del termine. La locazione per un tempo determinato dalle parti cessa con lo spirare del termine, senza che sia necessaria la disdetta. La locazione senza determinazione di tempo non cessa, se prima della scadenza stabilita a norma dell&#8217;articolo 1574 una delle parti non comunica all&#8217;altra disdetta nel termine [fissato dalle norme corporative o, in mancanza, in quello] (*) determinato dalle parti o dagli usi. (*) Le parole tra parentesi quadre sono da ritenersi abrogate a seguito della soppressione dell&#8217;ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.<br \/>\nArticolo 1597. Rinnovazione tacita del contratto. La locazione si ha per rinnovata se, scaduto il termine di essa il conduttore rimane ed \u00e8 lasciato nella detenzione della cosa locata o se trattandosi di locazione a tempo indeterminato, non \u00e8 stata comunicata la disdetta a norma dell&#8217;articolo precedente. La nuova locazione \u00e8 regolata dalle stesse condizioni della precedente, ma la sua durata \u00e8 quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato. Se \u00e8 stata data licenza, il conduttore non pu\u00f2 opporre la tacita rinnovazione, salvo che consti la volont\u00e0 del locatore di rinnovare il contratto.<br \/>\nArticolo 1598. Garanzie della locazione. Le garanz ie prestate da terzi non si estendono alle obbligazioni derivanti da proroghe della durata del contratto.<br \/>\nArticolo 1599.<br \/>\nTrasferimento a titolo particolare della cosa locata. Il contratto di locazione \u00e8 opponibile al terzo acquirente, se ha data certa anteriore all&#8217;alienazione della cosa. La disposizione del comma precedente non si applica alla locazione di beni mobili non iscritti in pubblici registri, se l&#8217;acquirente ne ha conseguito il possesso in buona fede. Le locazioni di beni immobili non trascritte non sono opponibili al terzo acquirente, se non nei limiti di un novennio dall&#8217;inizio della locazione. L&#8217;acquirente \u00e8 in ogni caso tenuto a rispettare la locazione, se ne ha assunto l&#8217;obbligo verso l&#8217;alienante.<br \/>\nArticolo 1600. Detenzione anteriore al trasferimento. Se la locazione non ha data certa, ma la detenzione del conduttore \u00e8 anteriore al trasferimento, l&#8217;acquirente non \u00e8 tenuto a rispettare la locazione che per una durata corrispondente a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato.<br \/>\nArticolo 1601. Risarcimento del danno al conduttore licenziato. Se il conduttore \u00e8 stato licenziato dall&#8217;acquirente perch\u00e9 il contratto di locazione non aveva data certa anteriore al trasferimento, il locatore \u00e8 tenuto a risarcirgli il danno.<br \/>\nArticolo 1602. Effetti dell&#8217;opponibilit\u00e0 della locazione al terzo acquirente. Il terzo acquirente tenuto a rispettare la locazione subentra, dal giorno del suo acquisto, nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione.<br \/>\nArticolo 1603. Clausola di scioglimento del contratto in caso di alienazione. Se si \u00e8 convenuto che il contratto possa sciogliersi in caso di alienazione della cosa locata, l&#8217;acquirente che vuole valersi di tale facolt\u00e0 deve dare licenza al conduttore rispettando il termine di preavviso stabilito dal secondo comma dell&#8217;articolo 1596. In tal caso al conduttore licenziato non spetta il risarcimento dei danni, salvo patto contrario.<br \/>\nArticolo 1604. Vendita della cosa locata con patto di riscatto. Il compratore con patto di riscatto non pu\u00f2 esercitare la facolt\u00e0 di licenziare il conduttore fino a che il suo acquisto non sia divenuto irrevocabile con la scadenza del termine fissato per il riscatto.<br \/>\nArticolo 1605. Liberazione o cessione del corrispettivo della locazione. La liberazione o la cessione del corrispettivo della locazione non ancora scaduto non pu\u00f2 opporsi al terzo acquirente della cosa locata, se non risulta da atto scritto avente data certa anteriore al trasferimento. Si pu\u00f2 in ogni caso opporre il pagamento anticipato eseguito in<br \/>\nconformit\u00e0 degli usi locali. Se la liberazione o la cessione \u00e8 stata fatta per un periodo eccedente i tre anni e non \u00e8 stata trascritta, pu\u00f2 essere opposta solo entro i limiti di un triennio; se il triennio \u00e8 gi\u00e0 trascorso, pu\u00f2 essere opposta solo nei limiti dell&#8217;anno in corso nel giorno del trasferimento.<br \/>\nArticolo 1606. Estinzione del diritto del locatore. Nei casi in cui il diritto del locatore sulla cosa locata si estingue con effetto retroattivo, le locazioni da lui concluse aventi data certa sono mantenute, purch\u00e9 siano state fatte senza frode e non eccedano il triennio. Sono salve le diverse disposizioni di legge. Sezione II Della locazione di fondi urbani.<br \/>\nArticolo 1607. Durata massima della locazione di case. La locazione di una casa per abitazione pu\u00f2 essere convenuta per tutta la durata della vita dell&#8217;inquilino e per due anni successivi alla sua morte.<br \/>\nArticolo 1608. Garanzie per il pagamento della pigione. Nelle locazioni di case non mobiliate l&#8217;inquilino pu\u00f2 essere licenziato se non fornisce la casa di mobili sufficienti o non presta altre garanzie idonee ad assicurare il pagamento della pigione.<br \/>\nArticolo 1609. Piccole riparazioni a carico dell&#8217;inquilino. Le riparazioni di piccola manutenzione, che a norma dell&#8217;articolo 1576 devono essere eseguite dall&#8217;inquilino a sue spese, sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall&#8217;uso e non quelle dipendenti da vetust\u00e0 o da caso fortuito. Le suddette riparazioni, in mancanza di patto, sono determinate dagli usi locali.<br \/>\nArticolo 1610. Spurgo di pozzi e di latrine. Lo spurgo dei pozzi e delle latrine \u00e8 a carico del locatore.<br \/>\nArticolo 1611. Incendio di casa abitata da pi\u00f9 inquilini. Se si tratta di casa occupata da pi\u00f9 inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall&#8217;incendio, proporzionatamente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata. La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l&#8217;incendio \u00e8 cominciato dall&#8217;abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l&#8217;incendio non \u00e8<br \/>\npotuto cominciare nella sua abitazione.<br \/>\nArticolo 1612. Recesso convenzionale del locatore. Il locatore che si \u00e8 riservata la facolt\u00e0 di recedere dal contratto per abitare egli stesso nella casa locata deve dare licenza motivata nel termine stabilito dagli usi locali.<br \/>\nArticolo 1613. Facolt\u00e0 di recesso degli impiegati pubblici. Gli impiegati delle pubbliche amministrazioni possono, nonostante patto contrario, recedere dal contratto nel caso di trasferimento, purch\u00e9 questo non sia stato disposto su loro domanda. Tale facolt\u00e0 si esercita mediante disdetta motivata, e il recesso ha effetto dal secondo mese successivo a quello in corso alla data della disdetta.<br \/>\nArticolo 1614. Morte dell&#8217;inquilino. Nel caso di morte dell&#8217;inquilino, se la locazione deve ancora durare per pi\u00f9 di un anno ed \u00e8 stata vietata la sublocazione, gli eredi possono recedere dal contratto entro tre mesi dalla morte. Il recesso si deve esercitare mediante disdetta comunicata con preavviso non inferiore a tre mesi.<br \/>\nSezione III Dell&#8217;affitto 1 &#8211; Disposizioni generali<br \/>\nArticolo 1615. Gestione e godimento della cosa produttiva. Quando la locazione ha per oggetto il godimento di una cosa produttiva, mobile o immobile, l&#8217;affittuario deve curarne la gestione in conformit\u00e0 della destinazione economica della cosa e dell&#8217;interesse della produzione. A lui spettano i frutti e le altre utilit\u00e0 della cosa.<br \/>\nArticolo 1616. Affitto senza determinazione di tempo. Se le parti non hanno determinato la durata dell&#8217;affitto ciascuna di esse pu\u00f2 recedere dal contratto dando all&#8217;altra un congruo preavviso. Sono salve [le norme corporative] e (*) gli usi che dispongono diversamente. (*) Le parole tra parentesi quadre sono da ritenersi abrogate a seguito della soppressione dell&#8217;ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.<br \/>\nArticolo 1617. Obblighi del locatore. Il locatore \u00e8 tenuto a consegnare la cosa, con i suoi accessori e le sue pertinenze, in istato da servire all&#8217;uso e alla produzione a cui \u00e8 destinata.<\/p>\n<p>Articolo 1618. Inadempimenti dell&#8217;affittuario. Il locatore pu\u00f2 chiedere la risoluzione del contratto, se l&#8217;affittuario non destina al servizio della cosa i mezzi necessari per la gestione di essa, se non osserva le regole della buona tecnica, ovvero se muta stabilmente la destinazione economica della cosa.<br \/>\nArticolo 1619. Diritto di controllo. Il locatore pu\u00f2 accertare in ogni tempo, anche con accesso in luogo, se l&#8217;affittuario osserva gli obblighi che gli incombono.<br \/>\nArticolo 1620. Incremento della produttivit\u00e0 della cosa. L&#8217;affittuario pu\u00f2 prendere le iniziative atte a produrre un aumento di reddito della cosa, purch\u00e9 esse non importino obblighi per il locatore o non gli arrechino pregiudizio, e siano conformi all&#8217;interesse della produzione.<br \/>\nArticolo 1621. Riparazioni. Il locatore \u00e8 tenuto ad eseguire a sue spese, durante l&#8217;affitto le riparazioni straordinarie. Le altre sono a carico dell&#8217;affittuario.<br \/>\nArticolo 1622. Perdite determinate da riparazioni. Se l&#8217;esecuzione delle riparazioni che sono a carico del locatore determina per l&#8217;affittuario una perdita superiore al quinto del reddito annuale o, nel caso di affitto non superiore a un anno, al quinto del reddito complessivo, l&#8217;affittuario pu\u00f2 domandare una riduzione del fitto in ragione della diminuzione del reddito oppure, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto.<br \/>\nArticolo 1623. Modificazioni sopravvenute del rapporto contrattuale. Se, in conseguenza di una disposizione di legge, [di una norma corporativa] (*) o di un provvedimento dell&#8217;autorit\u00e0 riguardanti la gestione produttiva, il rapporto contrattuale risulta notevolmente modificato in modo che le parti ne risentano rispettivamente una perdita e un vantaggio, pu\u00f2 essere richiesto un aumento o una diminuzione del fitto ovvero, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto. Sono salve le diverse disposizioni della legge [della norma corporativa] (*) o del provvedimento dell&#8217;autorit\u00e0. (*) Le parole tra parentesi quadre sono da ritenersi abrogate a seguito della soppressione dell&#8217;ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.<br \/>\nArticolo 1624. Divieto di subaffitto. Cessione dell&#8217;affitto.<br \/>\nL&#8217;affittuario non pu\u00f2 subaffittare la cosa senza il consenso del locatore. La facolt\u00e0 di cedere l&#8217;affitto comprende quella di subaffittare; la facolt\u00e0 di subaffittare non comprende quella di cedere l&#8217;affitto.<br \/>\nArticolo 1625. Clausola di scioglimento del contratto in caso di alienazione. Se si \u00e8 convenuto che l&#8217;affitto possa sciogliersi in caso di alienazione, l&#8217;acquirente che voglia dare licenza all&#8217;affittuario deve osservare la disposizione dell&#8217;articolo 1616. Quando l&#8217;affitto ha per oggetto un fondo rustico, la licenza deve essere data col preavviso di sei mesi e ha effetto per la fine dell&#8217;anno agrario in corso alla scadenza del termine di preavviso.<br \/>\nArticolo 1626. Incapacit\u00e0 o insolvenza dell&#8217;affittuario. L&#8217;affitto si scioglie per l&#8217;interdizione, l&#8217;inabilitazione o l&#8217;insolvenza dell&#8217;affittuario salvo che al locatore sia prestata idonea garanzia per l&#8217;esatto adempimento degli obblighi dell&#8217;affittuario.<br \/>\nArticolo 1627. Morte dell&#8217;affittuario. Nel caso di morte dell&#8217;affittuario, il locatore e gli eredi dell&#8217;affittuario possono, entro tre mesi dalla morte, recedere dal contratto mediante disdetta comunicata all&#8217;altra parte con preavviso di sei mesi. Se l&#8217;affitto ha per oggetto un fondo rustico, la disdetta ha effetto per la fine dell&#8217;anno agrario in corso alla scadenza del termine di preavviso.<br \/>\n2 &#8211; Dell&#8217;affitto di fondi rustici<br \/>\nArticolo 1628. Durata minima dell&#8217;affitto. Se le norme corporative (*) stabiliscono un periodo minimo di durata del contratto, l&#8217;affitto di un fondo rustico stipulato per una durata inferiore si estende al periodo minimo cos\u00ec stabilito. (*) Le norme corporative sono da ritenersi abrogate per effetto della soppressione dell&#8217;ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.<br \/>\nArticolo 1629. Fondi destinati al rimboschimento. L&#8217;affitto di fondi rustici destinati al rimboschimento pu\u00f2 essere stipulato per un termine massimo di novantanove anni.<br \/>\nArticolo 1630. Affitto senza determinazione di tempo. L&#8217;affitto a tempo indeterminato di un fondo soggetto a rotazione di colture si reputa stipulato per il tempo necessario affinch\u00e9 l&#8217;affittuario possa svolgere e portare a compimento il normale ciclo di avvicendamento delle colture praticate nel fondo.<br \/>\nSe il fondo non \u00e8 soggetto ad avvicendamento di colture, l&#8217;affitto si reputa fatto per il tempo necessario alla raccolta dei frutti. L&#8217;affitto non cessa se prima della scadenza una delle parti non ha dato disdetta con preavviso di sei mesi. [Sono salve le diverse disposizioni delle norme corporative] (*). (*) Le parole tra parentesi quadre sono da ritenersi abrogate a seguito della soppressione dell&#8217;ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.<br \/>\nArticolo 1631. Estensione del fondo. Per l&#8217;affitto a misura, oppure a corpo con indicazione della misura, nel caso di eccesso o di difetto dell&#8217;estensione del fondo rispetto alla misura indicata, i diritti e le obbligazioni delle parti sono determinati secondo le norme contenute nel capo della vendita.<br \/>\nArticolo 1632. Miglioramenti. (*) (*) Gli articoli 1632 e 1633 sono stati abrogati dall&#8217;art. 29, L. 11 febbraio 1971, n. 11, sulla nuova disciplina dell&#8217;affitto dei fondi rustici.<br \/>\nArticolo 1633. Diritti derivanti dall&#8217;esecuzione dei miglioramenti. (*) (*) Gli articoli 1632 e 1633 sono stati abrogati dall&#8217;art. 29, L. 11 febbraio 1971, n. 11, sulla nuova disciplina dell&#8217;affitto dei fondi rustici.<br \/>\nArticolo 1634. Inderogabilit\u00e0. Le disposizioni dei due articoli precedenti sono inderogabili (*). (*) Gli articoli 1632 e 1633 sono stati abrogati dall&#8217;art. 29, L. 11 febbraio 1971, n. 11, sulla nuova disciplina dell&#8217;affitto dei fondi rustici.<br \/>\nArticolo 1635. Perdita fortuita dei frutti negli affitti pluriennali. Se, durante l&#8217;affitto convenuto per pi\u00f9 anni, almeno la met\u00e0 dei frutti di un anno non ancora separati perisce per caso fortuito, l&#8217;affittuario pu\u00f2 domandare una riduzione del fitto, salvo che la perdita trovi compenso nei precedenti raccolti. Qualora la perdita non trovi compenso nei precedenti raccolti, la riduzione \u00e8 determinata alla fine dell&#8217;affitto, eseguito il conguaglio con i frutti raccolti in tutti gli anni decorsi. Il giudice pu\u00f2 dispensare provvisoriamente l&#8217;affittuario dal pagamento di una parte del fitto in proporzione della perdita sofferta. La riduzione non pu\u00f2 mai eccedere la met\u00e0 del fitto. In ogni caso si deve tener conto degli indennizzi che l&#8217;affittuario abbia conseguiti o possa conseguire in relazione alla perdita sofferta. Al perimento \u00e8 equiparata la mancata produzione dei frutti.<\/p>\n<p>Articolo 1636. Perdita fortuita dei frutti negli affitti annuali. Se l&#8217;affitto ha la durata di un solo anno, e si \u00e8 verificata la perdita per caso fortuito di almeno la met\u00e0 dei frutti, l&#8217;affittuario pu\u00f2 essere esonerato dal pagamento di una parte del fitto, in misura non superiore alla met\u00e0.<br \/>\nArticolo 1637. Accollo di casi fortuiti. L&#8217;affittuario pu\u00f2, con patto espresso, assumere il rischio dei casi fortuiti ordinari. Sono reputati tali i fortuiti che, avuto riguardo ai luoghi e a ogni altra circostanza, le parti potevano ragionevolmente ritenere probabili. E&#8217; nullo il patto col quale l&#8217;affittuario si assoggetta ai casi fortuiti straordinari.<br \/>\nArticolo 1638. Espropriazione per pubblico interesse. In caso di espropriazione per pubblico interesse o di occupazione temporanea del fondo locato, l&#8217;affittuario ha diritto di ottenere dal locatore la parte d&#8217;indennit\u00e0 a questo corrisposta per i frutti non percepiti o per il mancato raccolto.<br \/>\nArticolo 1639. Canone di affitto. Il fitto pu\u00f2 consistere anche in una quota ovvero in una quantit\u00e0 fissa o variabile dei frutti del fondo locato.<br \/>\nArticolo 1640. Scorte morte. Le scorte morte costituenti la dotazione del fondo, che sono state consegnate all&#8217;affittuario all&#8217;inizio dell&#8217;affitto, con determinazione della specie, qualit\u00e0 e quantit\u00e0, devono, anche se stimate, essere restituite al locatore alla fine dell&#8217;affitto, nella stessa specie, qualit\u00e0 e quantit\u00e0 e, se si tratta di scorte fisse, come macchinari e attrezzi, nello stesso stato d&#8217;uso. L&#8217;eccedenza o la deficienza deve essere regolata in danaro, secondo il valore corrente al tempo della riconsegna. La dotazione necessaria non pu\u00f2 essere distratta e deve essere mantenuta secondo le esigenze delle colture e la pratica dei luoghi. La disposizione del comma precedente si applica anche se, all&#8217;inizio dell&#8217;affitto, l&#8217;affittuario ha depositato la somma che rappresenti il valore delle scorte presso il locatore, salvo l&#8217;obbligo di questo di restituirla al tempo della riconsegna delle scorte. Se le scorte sono state consegnate con la sola indicazione del valore, l&#8217;affittuario ne acquista la propriet\u00e0, e, alla fine dell&#8217;affitto, deve restituire il valore ricevuto o scorte in natura per un corrispondente valore, determinato secondo il prezzo corrente, al tempo della riconsegna, ovvero parte dell&#8217;uno e parte delle altre. Sono salve [le diverse disposizioni delle norme corporative o] (*) le diverse pattuizioni delle parti. (*) Le parole tra parentesi quadre sono da ritenersi abrogate a seguito della soppressione dell&#8217;ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.<\/p>\n<p>Articolo 1641. Scorte vive. Quando il bestiame da lavoro o da allevamento, costituente la dotazione del fondo, \u00e8 stato in tutto o in parte fornito dal locatore, si osservano le disposizioni degli articoli seguenti, salve [le norme corporative o] (*) i patti diversi. (*) Le parole tra parentesi quadre sono da ritenersi abrogate a seguito della soppressione dell&#8217;ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.<br \/>\nArticolo 1642. Propriet\u00e0 del bestiame consegnato. Qualora il bestiame consegnato all&#8217;affittuario sia stato determinato con indicazione della specie, del numero, del sesso, della qualit\u00e0, dell&#8217;et\u00e0 e del peso, anche se ne \u00e8 stata fatta stima, la propriet\u00e0 di esso rimane al locatore. Tuttavia l&#8217;affittuario pu\u00f2 disporre dei singoli capi, ma deve mantenere nel fondo la dotazione necessaria.<br \/>\nArticolo 1643. Rischio della perdita del bestiame. Il rischio della perdita del bestiame \u00e8 a carico dell&#8217;affittuario dal momento in cui questi lo ha ricevuto, se non \u00e8 stato diversamente pattuito.<br \/>\nArticolo 1644. Accrescimenti e frutti del bestiame. L&#8217;affittuario fa suoi i parti e gli altri frutti del bestiame, l&#8217;accrescimento e ogni altro provento che ne deriva. Il letame per\u00f2 deve essere impiegato esclusivamente nella coltivazione del fondo.<br \/>\nArticolo 1645. Riconsegna del bestiame. Nel caso previsto dall&#8217;articolo 1642, al termine del contratto l&#8217;affittuario deve restituire bestiame corrispondente per specie, numero, sesso, qualit\u00e0, et\u00e0 e peso a quello ricevuto. Se vi sono differenze di qualit\u00e0 o di quantit\u00e0 contenute nei limiti in cui esse possano ammettersi avuto riguardo ai bisogni della coltivazione del fondo, l&#8217;affittuario deve restituire bestiame di uguale valore. Se vi \u00e8 eccedenza o deficienza nel valore del bestiame ne \u00e8 fatto conguaglio in danaro tra le parti, secondo il valore al tempo della riconsegna. La disposizione del comma precedente si applica anche se, all&#8217;inizio dell&#8217;affitto, l&#8217;affittuario ha depositato presso il locatore la somma che rappresenta il valore del bestiame. Si applica altres\u00ec la disposizione del terzo comma dell&#8217;articolo 1640. Sono salve [le disposizioni delle norme corporative e] (*) i patti diversi. (*) Le parole tra parentesi quadre sono da ritenersi abrogate a seguito della soppressione dell&#8217;ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.<br \/>\nArticolo 1646. Rapporti fra gli affittuari uscente e subentrante.<br \/>\nL&#8217;affittuario uscente deve mettere a disposizione di chi gli subentra nella coltivazione i locali opportuni e gli altri comodi occorrenti per i lavori dell&#8217;anno seguente; il nuovo affittuario deve lasciare al precedente i locali opportuni e gli altri comodi occorrenti per il consumo dei foraggi e per le raccolte che restano da fare. Per l&#8217;ulteriore determinazione dei rapporti tra l&#8217;affittuario uscente e l&#8217;affittuario subentrante si osservano [le disposizioni delle norme corporative e, in mancanza] (*), gli usi locali. (*) Le parole tra parentesi quadre sono da ritenersi abrogate a seguito della soppressione dell&#8217;ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.<br \/>\n3 &#8211; Dell&#8217;affitto a coltivatore diretto<br \/>\nArticolo 1647. Nozione. Quando l&#8217;affitto ha per oggetto un fondo che l&#8217;affittuario coltiva col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia, si applicano le norme che seguono, [sempre che il fondo non superi i limiti di estensione che, per singole zone e colture, possono essere determinati dalle norme corporative] (*). (*) Le parole tra parentesi quadre sono da ritenersi abrogate a seguito della soppressione dell&#8217;ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.<br \/>\nArticolo 1648. Casi fortuiti ordinari. Il giudice, con riguardo alle condizioni economiche dell&#8217;affittuario, pu\u00f2 disporre il pagamento rateale del fitto se per un caso fortuito ordinario, le cui conseguenze l&#8217;affittuario ha assunte a suo carico, si verifica la perdita di almeno la met\u00e0 dei frutti del fondo.<br \/>\nArticolo 1649. Subaffitto. Se il locatore consente il subaffitto questo \u00e8 considerato come locazione diretta tra il locatore e il nuovo affittuario.<br \/>\nArticolo 1650. Morte dell&#8217;affittuario. (*) (*) Articolo abrogato dall&#8217;art. 29, L. 11 febbraio 1971, n. 11 sulla nuova disciplina dell&#8217;affitto di fondi rustici.<br \/>\nArticolo 1651. Miglioramenti. (*) (*) Articolo abrogato dall&#8217;art. 29, L. 11 febbraio 1971, n. 11 sulla nuova disciplina dell&#8217;affitto di fondi rustici.<br \/>\nArticolo 1652. Anticipazioni dell&#8217;affittuario. Qualora l&#8217;affittuario non possa provvedere altrimenti, il locatore \u00e8 tenuto ad anticipargli le<br \/>\nsementi e le materie fertilizzanti e antiparassitarie necessarie per la coltivazione del fondo. Il credito del locatore produce interessi in misura corrispondente al saggio legale.<br \/>\nArticolo 1653. Sostituzione del locatore all&#8217;affittuario. (*) (*) Articolo abrogato dall&#8217;art. 29, L. 11 febbraio 1971, n. 11 sulla nuova disciplina dell&#8217;affitto di fondi rustici.<br \/>\nArticolo 1654. Inderogabilit\u00e0. Le disposizioni che precedono sono inderogabili.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Articolo 1571. Nozione. La locazione \u00e8 il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all&#8217;altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo. Articolo 1572. Locazioni e anticipazioni eccedenti l&#8217;ordinaria amministrazione. Il contratto di locazione per una durata superiore a nove anni \u00e8 atto eccedente l&#8217;ordinaria amministrazione. 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