{"id":158,"date":"2017-11-16T14:46:37","date_gmt":"2017-11-16T13:46:37","guid":{"rendered":"http:\/\/wordpress-1214031-6137885.cloudwaysapps.com?p=158"},"modified":"2026-02-14T17:13:30","modified_gmt":"2026-02-14T16:13:30","slug":"partenariato-pubblico-privato-project-financing-e-applicazione-del-ppp-ai-fondi-immobiliari-pubblici","status":"publish","type":"vademecum","link":"https:\/\/dev.investinitalyrealestate.com\/it\/vademecum\/art\/selezione-e-acquisizione-del-titolo\/partenariato-pubblico-privato-project-financing-e-applicazione-del-ppp-ai-fondi-immobiliari-pubblici\/","title":{"rendered":"Partenariato pubblico privato \u2013 project financing su beni immobiliari pubblici"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" class=\"alignnone wp-image-61\" src=\"https:\/\/dev.investinitalyrealestate.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/icona_strumento.svg\" alt=\"\" width=\"62\" height=\"80\" \/><\/p>\n<h2>Strumento<\/h2>\n<p>Il <em>project financing<\/em> si configura come una complessa operazione economico-finanziaria per la realizzazione di un\u2019opera pubblica e\/o la gestione di un servizio, che pu\u00f2 essere attuata, in alcuni casi, anche su iniziativa di soggetti privati.<strong>\u00a0 <\/strong>Pi\u00f9 precisamente, l&#8217;<a href=\"https:\/\/dev.investinitalyrealestate.com\/it\/vademecum\/art\/glossario\/art-183-finanza-progetto-comma-5-decreto-legislativo-18-aprile-2016-n-50-codice-dei-contratti-pubblici\">art. 183, comma 15, del D. Lgs. n. 50\/2016<\/a> consente ad un operatore economico di proporre la progettazione, la realizzazione e la gestione di un bene pubblico o di servizi relativi allo stesso, non previste nella programmazione dell&#8217;ente, destinatario della proposta.<\/p>\n<p><em>Il project financing,\u00a0<\/em>in tal caso,\u00a0pu\u00f2 essere utilizzato per ottenere in concessione uno o pi\u00f9 beni immobili, che non siano gi\u00e0 inseriti dagli enti pubblici tra quelli oggetto di intervento nella relativa programmazione, per la realizzazione di progetti ad iniziativa privata in grado di soddisfare esigenze di pubblico interesse, al contempo garantendo la sostenibilit\u00e0 economico-finanziaria del progetto (e.g. realizzazione di un impianto sportivo pubblico o di un auditorium e gestione dei servizi complementari quali bar, ristoranti, palestra, ecc.)<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" class=\"alignnone wp-image-57\" src=\"https:\/\/dev.investinitalyrealestate.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/icona_normativa.svg\" alt=\"\" width=\"80\" height=\"80\" \/><\/p>\n<h2>Normativa<\/h2>\n<p><a href=\"https:\/\/dev.investinitalyrealestate.com\/it\/vademecum\/art\/glossario\/artt-180-186-del-decreto-legislativo-18-aprile-2016-n-50-codice-dei-contratti-pubblici\">Art. 180 \u201cPartenariato pubblico privato\u201d; Art. 181 \u201cProcedure di affidamento\u201d; Art. 182 \u201cFinanziamento del progetto\u201d; Art. 183 \u201cFinanza di progetto\u201d; Art. 184 \u201cSociet\u00e0 di progetto\u201d; Art. 185 \u201cEmissione di\u00a0obbligazioni e di titoli di debito da parte delle societ\u00e0 di progetto\u201d; Art. 186 \u201dPrivilegio sui crediti\u201d del <strong>DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50<\/strong>\u00a0 &#8211; Codice dei contratti pubblici<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" class=\"alignnone wp-image-59\" src=\"https:\/\/dev.investinitalyrealestate.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/icona_procedura.svg\" alt=\"\" width=\"79\" height=\"80\" \/><\/p>\n<h2>Procedura<\/h2>\n<p>Di seguito le principali <strong>fasi della procedura<\/strong> <strong>di <em>project financing<\/em><\/strong> (di cui all\u2019<a href=\"https:\/\/dev.investinitalyrealestate.com\/it\/vademecum\/art\/glossario\/art-183-finanza-progetto-comma-5-decreto-legislativo-18-aprile-2016-n-50-codice-dei-contratti-pubblici\">art. 183, comma 15, del D. Lgs. n. 50\/2016<\/a>).<\/p>\n<h3>Progetto di fattibilit\u00e0, bozza di convenzione e piano economico finanziario<\/h3>\n<p>La proposta che l\u2019operatore economico pu\u00f2 presentare all\u2019ente proprietario del bene deve contenere: un progetto di fattibilit\u00e0 tecnica ed economica, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al <a href=\"https:\/\/dev.investinitalyrealestate.com\/it\/vademecum\/art\/glossario\/art-183-finanza-progetto-comma-9-ecreto-legislativo-18-aprile-2016-n-50-codice-dei-contratti-pubblici\">comma 9 dell\u2019art. 183 del D.lgs. n. 50\/2016<\/a> (istituti di credito, societ\u00e0 di servizi costituite dagli istituti di credito stesso ed iscritte nell&#8217;elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell&#8217;articolo<a href=\"https:\/\/dev.investinitalyrealestate.com\/it\/vademecum\/art\/glossario\/art-106-albo-degli-intermediari-finanziari-decreto-legislativo-1-settembre-1993-n-385-testo-unico-delle-leggi-materia-bancaria-creditizia\"> 106 del decreto legislativo 1\u00ba settembre 1993, n. 385<\/a>, societ\u00e0 di revisione ai sensi dell&#8217;articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966). La proposta deve inoltre essere corredata: dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti necessari, dalla cauzione per la partecipazione alla procedura (<a href=\"https:\/\/dev.investinitalyrealestate.com\/it\/vademecum\/art\/glossario\/art-93-garanzie-la-partecipazione-alla-procedura-decreto-legislativo-18-aprile-2016-n-50-codice-dei-contratti-pubblici\">art. 93 del D.lgs. n. 50\/2016<\/a>) e dall&#8217;impegno a prestare una cauzione nel caso di indizione di gara.<\/p>\n<h3>Valutazione della fattibilit\u00e0 della proposta\u00a0<strong>e indizione della procedura di gara<\/strong><strong><br \/>\n<\/strong><\/h3>\n<p>L&#8217;amministrazione aggiudicatrice valuta, entro il termine perentorio di tre mesi, la fattibilit\u00e0 della proposta. In caso di valutazione positiva della proposta, l\u2019operatore economico proponente diventa \u201cpromotore\u201d e l\u2019autorit\u00e0 competente avvia la <a href=\"https:\/\/dev.investinitalyrealestate.com\/it\/vademecum\/art\/glossario\/procedura-ad-evidenza-pubblica\">procedura ad evidenza pubblica<\/a>, alla quale \u00e8 invitato anche il promotore.<\/p>\n<p><strong>Diritto di prelazione<\/strong><\/p>\n<p>Se il promotore non risulta aggiudicatario, pu\u00f2 esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell&#8217;aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall&#8217;aggiudicatario. Se il promotore non intende esercitare il diritto di prelazione ha diritto al rimborso delle spese sostenute per predisporre la proposta pari al massimo al 2,5 % del valore dell\u2019investimento<span style=\"text-decoration: line-through;\">)<\/span>.<\/p>\n<p><strong>Requisiti necessari e dimostrazione del possesso degli stessi.<\/strong><\/p>\n<p>Con riferimento ai requisiti di ordine generale previsti dalla normativa vigente per la presentazione della dichiarazione di project financing nonch\u00e9\u00a0 per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica, fermo restando l\u2019esigenza di verificare le eventuali previsioni degli specifici bandi di gara, \u00e8 necessario precisare che:<\/p>\n<ul>\n<li>per i requisiti di ordine morale, di norma, si fa riferimento a quelli previsti dall\u2019<a href=\"https:\/\/dev.investinitalyrealestate.com\/it\/vademecum\/art\/glossario\/art-80-motivi-esclusione-decreto-legislativo-18-aprile-2016-n-50-codice-dei-contratti-pubblici-gu-n-91-del-19-4-2016-suppl-ordinario-n-10\">art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 \u201cCodice dei contratti pubblici<\/a>\u201d; il concorrente dovr\u00e0 dichiararne il possesso in sede di presentazione della proposta di project financing e di partecipazione alla gara e sar\u00e0 poi l\u2019Amministrazione competente a verificarne la veridicit\u00e0, una volta presentata l\u2019offerta. Pi\u00f9 precisamente, le pubbliche amministrazioni possono richiedere i seguenti documenti: il certificato del casellario giudiziario o in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente autorit\u00e0 giudiziaria o amministrativa dello Stato membro o del Paese d&#8217;origine o di provenienza da cui risulti il soddisfacimento dei requisiti previsti; apposita certificazione rilasciata dalla amministrazione fiscale competente e, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, il Documento Unico della Regolarit\u00e0 Contributiva acquisito d&#8217;ufficio dalla pubblica amministrazione presso gli istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente ovvero analoga certificazione rilasciata dalle autorit\u00e0 competenti di altri Stati.<\/li>\n<li>La capacit\u00e0 economica e finanziaria dell&#8217;operatore economico, dichiarata in sede di presentazione della proposta di project financing e di partecipazione alla gara, \u00a0pu\u00f2 essere provata mediante una o pi\u00f9 delle seguenti referenze: idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali; presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell&#8217;operatore economico; una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attivit\u00e0 oggetto dell&#8217;appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all&#8217;avvio delle attivit\u00e0 dell&#8217;operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili. L&#8217;operatore economico, che per fondati motivi non sia in grado di presentare le referenze richieste dall&#8217;amministrazione, pu\u00f2 provare la propria capacit\u00e0 economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dall\u2019amministrazione stessa.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>La capacit\u00e0 tecnica dell&#8217;operatore economico, dichiarata in sede di presentazione della proposta di project financing e di partecipazione alla gara, pu\u00f2 essere dimostrata, <em>inter alia<\/em>, attraverso: a) un elenco di prestazioni eseguite negli ultimi cinque anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati; b) l&#8217;indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell&#8217;operatore economico, e di quelli responsabili del controllo della qualit\u00e0; c) una descrizione delle attrezzature tecniche e delle misure adottate dall&#8217;operatore economico per garantire la qualit\u00e0, nonch\u00e9 degli strumenti di studio e di ricerca della sua impresa; d) l&#8217;indicazione dei titoli di studio e professionali del prestatore di servizi o dell&#8217;imprenditore o dei dirigenti dell&#8217;impresa, a condizione che non siano valutati tra i criteri di aggiudicazione; e) una dichiarazione indicante l&#8217;organico medio annuo dell&#8217;imprenditore o del prestatore di servizi e il numero dei dirigenti durante gli ultimi tre anni; f) una dichiarazione indicante l&#8217;attrezzatura, il materiale e l&#8217;equipaggiamento tecnico di cui l&#8217;imprenditore o il prestatore di servizi disporr\u00e0 per realizzare l\u2019intervento.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><img loading=\"lazy\" class=\"alignnone wp-image-318\" src=\"https:\/\/dev.investinitalyrealestate.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/icon_tempi.svg\" alt=\"\" width=\"81\" height=\"79\" \/><\/h2>\n<h2>Tempi<\/h2>\n<p>La tempistica per l\u2019espletamento della procedura di gara relativa al project financing pu\u00f2 essere stimata in 90 -120 giorni. A tale periodo va aggiunto il tempo necessario al promotore per presentare la proposta ed alla valutazione della stessa da parte dell\u2019ente interessato. Tale periodo dipende dalla complessit\u00e0 dell\u2019intervento da realizzare (ipoteticamente potrebbe essere 120 &#8211; 150 giorni).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><img loading=\"lazy\" class=\"alignnone wp-image-319\" src=\"https:\/\/dev.investinitalyrealestate.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/icon_costi.svg\" alt=\"\" width=\"80\" height=\"80\" \/><\/h2>\n<h2>Costi<\/h2>\n<p>L\u2019investitore privato dovr\u00e0 sostenere i costi per la preparazione della proposta e per l\u2019attivit\u00e0 di due diligence, ovvero prevalentemente legati alle consulenze tecniche, economiche e giuridiche necessarie per la predisposizione della stessa<br \/>\nA tal proposito, se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell&#8217;aggiudicatario, dell&#8217;importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati dalla legge (max 2,5% del valore dell\u2019investimento). Diversamente, se il promotore esercita la prelazione, l&#8217;originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell&#8217;importo delle spese per la predisposizione dell&#8217;offerta nei limiti indicati dalla legge.<strong><br \/>\n<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" class=\"alignnone wp-image-164\" src=\"https:\/\/dev.investinitalyrealestate.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/icona_caso.svg\" alt=\"\" width=\"70\" height=\"80\" \/><\/p>\n<h2>Esempio<\/h2>\n<p>Il procedimento per la progettazione, realizzazione e gestione di nuovi impianti sportivi su aree di propriet\u00e0 pubblica pu\u00f2 essere articolato osservando le descritte disposizioni.<\/p>\n<p>L&#8217;operatore economico, in particolare, pu\u00f2 presentare una proposta ex art. 183, comma 15, del D. Lgs. n. 50\/2016, ad un determinato Comune. L&#8217;Amministrazione esamina la proposta e pu\u00f2 adottarla, nell&#8217;ambito dei propri programmi, se ritenuta di pubblico interesse.<\/p>\n<p>In caso di valutazione positiva, il soggetto che ha presentato la proposta \u00e8 individuato quale promotore.<\/p>\n<p>Ai fini della scelta del contraente privato, l&#8217;amministrazione dovr\u00e0 procedere ad indire una procedura ad evidenza pubblica, in virt\u00f9 di quanto previsto dal citato art. 183, comma 15, cui viene invitato anche il promotore, ponendo a base di gara la proposta presentata dallo stesso.<\/p>\n<p>Nella fase di scelta, il promotore pu\u00f2 adeguare la propria proposta a quella giudicata dall&#8217;amministrazione pi\u00f9 conveniente.\u00a0In tal caso il promotore risulter\u00e0 affidatario della gara, altrimenti avr\u00e0 diritto a ricevere il rimborso delle spese sostenute per presentare la proposta (max 2,5% valore investimento).<\/p>\n<p>Una volta sottoscritto il contratto, l&#8217;operatore economico privato dovr\u00e0 (i) elaborare la progettazione, oggetto di approvazione da parte del Comune, (ii) realizzare i lavori e (iii) gestire il bene.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" class=\"alignnone wp-image-164\" src=\"https:\/\/dev.investinitalyrealestate.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/icona_caso.svg\" alt=\"\" width=\"70\" height=\"80\" \/><\/p>\n<h2>Altro Esempio<\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>E&#8217; possibile ipotizzare procedimenti relativi a nuovi impianti su aree di propriet\u00e0 pubblica anche con un differente presupposto normativo.<\/p>\n<h3>La norma<\/h3>\n<blockquote><p>L\u2019art. 1, comma 304 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge Stabilit\u00e0 2014) intende favorire l&#8217;ammodernamento o la costruzione di impianti sportivi, con particolare riguardo alla sicurezza degli impianti e degli spettatori, attraverso la semplificazione delle procedure amministrative e la previsione di modalit\u00e0 innovative di finanziamento.<\/p><\/blockquote>\n<p>Il procedimento consente di progettare uno stadio, anche con modalit\u00e0 scelte dal proponente, realizzando l\u2019intervento, con risorse parzialmente o totalmente private, per trarre profitto dalla gestione, attraverso la sottoscrizione di un contratto con il Comune competente, <em>in toto<\/em> riconducibile a quello di concessione di costruzione e gestione.<\/p>\n<p>L&#8217;iter procedurale si articola come segue.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Presentazione del progetto<\/strong>: il soggetto che intende realizzare l\u2019intervento deve predisporre e presentare al comune (su cui insiste l\u2019impianto o \u00e8 localizzata l\u2019area) un <u>progetto di fattibilit\u00e0<\/u>\u00a0tecnica ed economica e deve essere accompagnato da un piano economico- finanziario e da un <u>accordo con associazioni o societ\u00e0 sportive utilizzatrici dell\u2019impianto in via prevalente<\/u>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il progetto pu\u00f2 prevedere ai fini del raggiungimento dell\u2019equilibrio economico-finanziario del progetto e della valorizzazione del territorio in termini\u00a0sociali, occupazionali ed economici, la costruzione di immobili &#8211; purch\u00e9 siano localizzati in aree contigue all\u2019intervento di ricostruzione o ristrutturazione dell\u2019impianto &#8211; con destinazioni d\u2019uso diverse da quella sportiva, complementari o funzionali al finanziamento o alla fruibilit\u00e0 dell\u2019impianto sportivo, con la sola esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale.<\/p>\n<p>Sempre ai fini del raggiungimento dell\u2019equilibrio economico finanziario il progetto di fattibilit\u00e0 pu\u00f2 prevedere la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto sulle aree di propriet\u00e0 pubblica o sull\u2019impianto pubblico esistente, ovvero la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto di altri immobili di propriet\u00e0 della pubblica amministrazione.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Conferenza preliminare e dichiarazione di pubblico interesse<\/strong>: il soggetto interessato presenta un\u2019istanza al Comune, allegando il progetto di fattibilit\u00e0, chiedendo che venga indetta la conferenza di servizi preliminare al fine di valutare il progetto. Il Comune deve indire la Conferenza di servizi preliminare (entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della istanza, laddove si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all\u2019art. 14, comma 3 della L. n. 241\/90 e, quindi, anche del successivo 14 bis).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Questa fase del procedimento si deve concludere entro 90 giorni dalla presentazione dello studio di fattibilit\u00e0. La conferenza preliminare, deve, quindi, valutare se la proposta del soggetto interessato \u00e8 di interesse pubblico e, quindi, ammetterla alla conferenza decisoria.<\/p>\n<p>Qualora, contestualmente al progetto presentato arrivino al Comune ulteriori istanze, il Comune, nell\u2019ambito della medesima Conferenza dei servizi preliminare \u00e8 obbligato a far esaminare comparativamente tali istanze, individuando quella da dichiarare di interesse pubblico e da ammettere alla Conferenza decisoria.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Progetto definitivo<\/strong>: se il procedimento continua, prima della conferenza di servizi definitiva, l\u2019interessato dovr\u00e0 predisporre il <u>progetto definitivo<\/u>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il progetto definitivo dovr\u00e0 essere inviato al Comune.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Conferenza dei servizi definitiva: <\/strong>la conferenza dei servizi definitiva, che sar\u00e0 simultanea e in modalit\u00e0 sincrona come previsto dall\u2019art. 14 ter, dovr\u00e0 valutare e eventualmente approvare il progetto definitivo.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Qualora il progetto comporti la necessit\u00e0 di atti di competenza regionale, la conferenza di servizi definitiva non sar\u00e0 convocata dal Comune, ma dovr\u00e0 essere convocata dalla Regione.<\/p>\n<p>Il provvedimento di approvazione del progetto definitivo da parte della Conferenza di servizi sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque necessario alla realizzazione dell\u2019opera e determina la dichiarazione di pubblica utilit\u00e0, indifferibilit\u00e0 e urgenza dell\u2019opera medesima ed eventualmente costituisce verifica di compatibilit\u00e0 ambientale e variante allo strumento urbanistico comunale.<\/p>\n<p>La conferenza di servizi indetta dal comune deve approvare il progetto definitivo entro 120 giorni dalla presentazione dello stesso. Se la competenza ad indire la conferenza passa invece alla Regione, l\u2019approvazione del progetto deve avvenire entro 180 giorni dalla presentazione del progetto.<\/p>\n<p>Dopo l\u2019approvazione del progetto definitivo, qualora gli interventi debbano essere realizzati su aree di propriet\u00e0 pubblica o su impianti pubblici esistenti, l&#8217;ente deve avviare una procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto il progetto approvato. La procedura di evidenza pubblica deve concludersi entro 90 giorni dall\u2019approvazione di quest\u2019ultimo.<\/p>\n<p>Il soggetto che ha presentato il progetto assume le vesti di \u201cpromotore\u201d e, qualora non risulti aggiudicatario, avr\u00e0 la possibilit\u00e0 di esercitare un diritto di prelazione entro 15 giorni dall\u2019aggiudicazione definitiva della gara, accettando di realizzare l\u2019opera al prezzo della migliore offerta presentata, cos\u00ec da assumere la qualit\u00e0 di aggiudicatario.<\/p>\n<p>Se l\u2019aggiudicatario \u00e8 invece un soggetto diverso dal promotore, dovr\u00e0 subentrare negli accordi stipulati tra il soggetto che ha presentato il progetto e le associazioni\/societ\u00e0 utilizzatrici degli impianti.<\/p>\n<p>Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di finanza di progetto prevista dal codice dei contratti pubblici (art. 183 D. Lgs. n. 50\/2016).<\/p>\n<p>Risulta, infine, rilevante evidenziare che l&#8217;Istituto di credito sportivo, dotato di natura giuridica pubblica, mette a disposizione degli investitori condizioni di assoluto rilievo per la realizzazione di nuovi stadi o per l\u2019ammodernamento di infrastrutture sportive esistenti, con tassi particolarmente favorevoli rispetto a quelli di mercato.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Strumento Il project financing si configura come una complessa operazione economico-finanziaria per la realizzazione di un\u2019opera pubblica e\/o la gestione di un servizio, che pu\u00f2 essere attuata, in alcuni casi, anche su iniziativa di soggetti privati.\u00a0 Pi\u00f9 precisamente, l&#8217;art. 183, comma 15, del D. 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