{"id":66090,"date":"2018-01-16T19:51:32","date_gmt":"2018-01-16T18:51:32","guid":{"rendered":"http:\/\/wordpress-1214031-6137885.cloudwaysapps.com?p=1078"},"modified":"2026-03-17T15:07:36","modified_gmt":"2026-03-17T14:07:36","slug":"art-3-semplificazione-regimi-amministrativi-materia-edilizia-decreto-legislativo-25-novembre-2016-n-222-individuazione-procedimenti-oggetto-autorizzazione-segnalazione-certificata","status":"publish","type":"vademecum","link":"https:\/\/dev.investinitalyrealestate.com\/it\/vademecum\/art\/articoli\/art-3-semplificazione-regimi-amministrativi-materia-edilizia-decreto-legislativo-25-novembre-2016-n-222-individuazione-procedimenti-oggetto-autorizzazione-segnalazione-certificata\/","title":{"rendered":"Art. 3 Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia &#8211; DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 222 Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attivita&#8217; (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attivita&#8217; e procedimenti, ai sensi dell&#8217;articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124."},"content":{"rendered":"<p>Art. 3 (Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia)<\/p>\n<p>1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all&#8217;articolo 5: 1) al comma 2, lettera d), le parole \u00abdei certificati di agibilita&#8217;\u00bb sono soppresse; 2) al comma 3, le parole \u00abAi fini del rilascio del permesso di costruire,\u00bb sono soppresse; 3) al comma 3, la lettera a) e&#8217; soppressa; 4) dopo il comma 3, e&#8217; aggiunto il seguente: \u00ab3-bis. Restano ferme le disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all&#8217;articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.\u00bb; b) all&#8217;articolo 6: 1) al comma 1, lettera a), le parole \u00ab, ivi compresi gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW\u00bb sono soppresse; 2) al comma 1, dopo la lettera a), e&#8217; aggiunta la seguente: \u00aba-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;\u00bb; 3) al comma 1, lettera b) le parole \u00abdi rampe o\u00bb sono soppresse e, dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti: \u00abe-bis) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessita&#8217; e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all&#8217;amministrazione comunale; e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l&#8217;indice di permeabilita&#8217;, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.\u00bb; 4) i commi 2, 4, 5 e 7 sono abrogati; 5) al comma 6, lettera a), le parole: \u00abdai commi 1 e 2\u00bb sono sostituite con le seguenti: \u00abdal comma 1, esclusi gli interventi di cui all&#8217;articolo 10, comma 1, soggetti a permesso di costruire e gli interventi di cui all&#8217;articolo 23, soggetti a segnalazione certificata di inzio attivita&#8217; in alternativa al permesso di costruire;\u00bb; c) dopo l&#8217;articolo 6 e&#8217; inserito il seguente: \u00abArt. 6-bis. (Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata).\u00a0&#8211; 1. Gli interventi non riconducibili all&#8217;elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell&#8217;inizio dei lavori da parte dell&#8217;interessato all&#8217;amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell&#8217;attivita&#8217; edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all&#8217;efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonche&#8217; delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.<\/p>\n<p>2. L&#8217;interessato trasmette all&#8217;amministrazione comunale l&#8217;elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilita&#8217;, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonche&#8217; che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell&#8217;edilizia e che non vi e&#8217; interessamento delle parti strutturali dell&#8217;edificio; la comunicazione contiene, altresi&#8217;, i dati identificativi dell&#8217;impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.<\/p>\n<p>3. Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest&#8217;ultima e&#8217; tempestivamente inoltrata da parte dell&#8217;amministrazione comunale ai competenti uffici dell&#8217;Agenzia delle entrate.<\/p>\n<p>4.Le regioni a statuto ordinario: a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1; b) disciplinano le modalita&#8217; di effettuazione dei controlli, anche a campione e prevedendo sopralluoghi in loco.<\/p>\n<p>5. La mancata comunicazione asseverata dell&#8217;inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione e&#8217; ridotta di due terzi se la comunicazione e&#8217; effettuata spontaneamente quando l&#8217;intervento e&#8217; in corso di esecuzione.\u00bb d) all&#8217;articolo 20: 1) al comma 1, le parole \u00abnel caso in cui la verifica in ordine a tale conformita&#8217; non comporti valutazioni tecnico-discrezionali\u00bb sono soppresse; 2) dopo il comma 1 e&#8217; inserito il seguente: \u00ab1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata, entro 90 giorni dall&#8217;entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.\u00bb. e) il Capo III e&#8217; cosi&#8217; ridenominato: \u00abSegnalazione certificata di inizio di attivita&#8217;\u00bb; f) all&#8217;articolo 22: 1) la rubrica e&#8217; sostituita dalla seguente: \u00abInterventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attivita&#8217;\u00bb; 2) il comma 1 e&#8217; sostituito dal seguente: \u00ab1. Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attivita&#8217; di cui all&#8217;articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche&#8217; in conformita&#8217; alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente: a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all&#8217;articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell&#8217;edificio; b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all&#8217;articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell&#8217;edificio; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all&#8217;articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell&#8217;articolo 10, comma 1, lettera c.\u00bb; 3) al comma 2, secondo periodo, le parole \u00abdel rilascio del certificato di agibilita&#8217;\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abdell&#8217;agibilita&#8217;\u00bb; 4) i commi 3 e 5 sono abrogati; 5) al comma 6, le parole \u00abdi cui ai commi 1, 2 e 3\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abdi cui al presente Capo\u00bb; 6) al comma 7, le parole \u00abdi cui ai commi 1 e 2\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abdi cui al presente Capo\u00bb e le parole \u00abdal secondo periodo del comma 5\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abdall&#8217;ultimo periodo del comma 1 dell&#8217;articolo 23\u00bb; g) all&#8217;articolo 23: 1) la rubrica e&#8217; sostituita dalla seguente: \u00abInterventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attivita&#8217; in alternativa al permesso di costruire\u00bb; 2) prima del comma 1 e&#8217; inserito il seguente: \u00ab01. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio di attivita&#8217;: a) gli interventi di ristrutturazione di cui all&#8217;articolo 10, comma 1, lettera c); b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all&#8217;entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall&#8217;atto di ricognizione, purche&#8217; il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l&#8217;esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate; c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche. Gli interventi di cui alle lettere precedenti sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell&#8217;articolo 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attivita&#8217;, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione.\u00bb 3) ai commi 1, 2, 4, 5 e 7 le parole: \u00abdenuncia di inizio attivita&#8217;\u00bb e \u00abdenuncia\u00bb sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: \u00absegnalazione certificata di inizio attivita&#8217;\u00bb e \u00absegnalazione\u00bb; h) all&#8217;articolo 23-bis, le parole: \u00abarticolo 6, comma 2\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abarticolo 6-bis\u00bb; i) l&#8217;articolo 24 e&#8217; sostituito dal seguente: \u00abArt. 24 (L) (Agibilita&#8217;). &#8211; 1. La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrita&#8217;, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonche&#8217; la conformita&#8217; dell&#8217;opera al progetto presentato e la sua agibilita&#8217; sono attestati mediante segnalazione certificata. 2. Ai fini dell&#8217;agibilita&#8217;, entro quindici giorni dall&#8217;ultimazione dei lavori di finitura dell&#8217;intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attivita&#8217;, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l&#8217;edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi: a) nuove costruzioni; b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1. 3. La mancata presentazione della segnalazione, nei casi indicati al comma 2, comporta l&#8217;applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464. 4. Ai fini dell&#8217;agibilita&#8217;, la segnalazione certificata puo&#8217; riguardare anche: a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purche&#8217; funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all&#8217;intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonche&#8217; collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni; b) singole unita&#8217; immobiliari, purche&#8217; siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all&#8217;edificio oggetto di agibilita&#8217; parziale. 5. La segnalazione certificata di cui ai commi da 1 a 4 e&#8217; corredata dalla seguente documentazione: a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1; b) certificato di collaudo statico di cui all&#8217;articolo 67 ovvero, per gli interventi di cui al comma 8-bis del medesimo articolo, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori; c) dichiarazione di conformita&#8217; delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilita&#8217; e superamento delle barriere architettoniche di cui all&#8217;articolo 77, nonche&#8217; all&#8217;articolo 82; d) gli estremi dell&#8217;avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale; e) dichiarazione dell&#8217;impresa installatrice, che attesta la conformita&#8217; degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrita&#8217;, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi.<\/p>\n<p>6. L&#8217;utilizzo delle costruzioni di cui ai commi 2 e 4 puo&#8217; essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione corredata della documentazione di cui al comma 5. Si applica l&#8217;articolo 19, commi 3 e 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.<\/p>\n<p>7. Le Regioni, le Province autonome, i Comuni e le Citta&#8217; metropolitane, nell&#8217;ambito delle proprie competenze, disciplinano le modalita&#8217; di effettuazione dei controlli, anche a campione e comprensivi dell&#8217;ispezione delle opere realizzate.\u00bb; j) l&#8217;articolo 25 e&#8217; abrogato; k) all&#8217;articolo 26, le parole: \u00abIl rilascio del certificato\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abLa presentazione della segnalazione certificata\u00bb; l) all&#8217;articolo 31, comma 9-bis, le parole \u00aball&#8217;articolo 22, comma 3\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00aball&#8217;articolo 23, comma 01\u00bb; m) all&#8217;articolo 33, comma 6-bis, le parole \u00aball&#8217;articolo 22, comma 3\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00aball&#8217;articolo 23, comma 01\u00bb; n) all&#8217;articolo 34, comma 2-bis, le parole \u00aball&#8217;articolo 22, comma 3\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00aball&#8217;articolo 23, comma 01\u00bb; o) all&#8217;articolo 35, comma 3-bis, le parole \u00aball&#8217;articolo 22, comma 3\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00aball&#8217;articolo 23, comma 01\u00bb; p) all&#8217;articolo 36, comma 1, le parole \u00aball&#8217;articolo 22, comma 3\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00aball&#8217;articolo 23, comma 01\u00bb; q) all&#8217;articolo 38, comma 2-bis, le parole \u00aball&#8217;articolo 22, comma 3\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00aball&#8217;articolo 23, comma 01\u00bb; r) all&#8217;articolo 39, comma 5-bis, le parole \u00aball&#8217;articolo 22, comma 3\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00aball&#8217;articolo 23, comma 01\u00bb; s) all&#8217;articolo 40, comma 4-bis, le parole \u00aball&#8217;articolo 22, comma 3\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00aball&#8217;articolo 23, comma 01\u00bb; t) all&#8217;articolo 44, comma 2-bis, le parole \u00aball&#8217;articolo 22, comma 3\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00aball&#8217;articolo 23, comma 01\u00bb; u) all&#8217;articolo 46, comma 5-bis, le parole \u00aball&#8217;articolo 22, comma 3\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00aball&#8217;articolo 23, comma 01\u00bb; v) all&#8217;articolo 48, comma 3-bis, le parole \u00aball&#8217;articolo 22, comma 3\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00aball&#8217;articolo 23, comma 01\u00bb; w) all&#8217;articolo 49, comma 2, le parole \u00abdalla richiesta del certificato di agibilita&#8217;\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abdalla segnalazione certificata di cui all&#8217;articolo 24\u00bb; x) all&#8217;articolo 62, comma 1, le parole \u00abe dei certificati di agibilita&#8217; da parte dei comuni e&#8217; condizionato\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abda parte dei comuni e l&#8217;attestazione di cui all&#8217;articolo 24, comma 1, sono condizionati\u00bb; y) all&#8217;articolo 67 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole \u00ab, fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis\u00bb; 2) al comma 7, e&#8217; aggiunto, in fine, il seguente periodo: \u00abIl deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell&#8217;opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall&#8217;articolo 62.\u00bb; 3) al comma 8, le parole da \u00abPer il rilascio\u00bb a \u00abcomunale\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abLa segnalazione certificata e&#8217; corredata da\u00bb; 4) dopo il comma 8, e&#8217; inserito il seguente: \u00ab8-bis. Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo e&#8217; sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.\u00bb; z) all&#8217;articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 4, le parole \u00abIl dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, nel rilasciare il certificato di agibilita&#8217;\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abIl comune, nell&#8217;ambito dei controlli della segnalazione certificata di cui all&#8217;articolo 24,\u00bb; 2) al comma 4, l&#8217;ultimo periodo e&#8217; soppresso; 3) al comma 5, le parole \u00abIl rilascio del certificato di agibilita&#8217; e&#8217; condizionato alla verifica tecnica della conformita&#8217;\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abI controlli della segnalazione certificata di cui all&#8217;articolo 24 prevedono la verifica\u00bb.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Art. 3 (Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia) 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all&#8217;articolo 5: 1) al comma 2, lettera d), le parole \u00abdei certificati di agibilita&#8217;\u00bb sono soppresse; 2) al comma 3, le parole \u00abAi fini del rilascio del permesso [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3644,"featured_media":0,"menu_order":0,"template":"","vm_categoria":[1783],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v19.0 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Art. 3 Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia - DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 222 Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attivita&#039; (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attivita&#039; e procedimenti, ai sensi dell&#039;articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124. - ICE - Italian Trade Agency<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/dev.investinitalyrealestate.com\/it\/vademecum\/art\/articoli\/art-3-semplificazione-regimi-amministrativi-materia-edilizia-decreto-legislativo-25-novembre-2016-n-222-individuazione-procedimenti-oggetto-autorizzazione-segnalazione-certificata\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Art. 3 Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia - DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 222 Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attivita&#039; (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attivita&#039; e procedimenti, ai sensi dell&#039;articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124. - ICE - Italian Trade Agency\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Art. 3 (Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia) 1. 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